Art. 1.

      1. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, è sostituito dal seguente:

      «3. La maggiorazione di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuta nella misura iniziale di 15,49 euro, previa rivalutazione automatica effettuata sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, e conseguente riliquidazione a favore degli aventi causa, con decorrenza dalla data di presentazione delle rispettive domande, in base alla tabella A allegata alla presente legge».

      2. Alla legge 15 aprile 1985, n. 140, è aggiunta la tabella A di cui all'allegato annesso alla presente legge.